Statuti dell’associazione

Statuti dell'associazione

Essendo l'associazione depositata in Belgio, gli statuti che fanno fede sono quelli sulla pagina francese del sito.

Solo 2 capitoli sono tradotti per pura semplificazione al lettore italiano. In caso di contraddizione tra le versioni tradotte, fa fede la versione francese. Consultabile qui.

TITOLO II: SCOPI - OGGETTO

Articolo 4 – L'associazione ha come scopi:

  • Promuovere, creare, sviluppare, produrre e distribuire progetti artistici e culturali;
  • Gestire i progetti artistici dei suoi membri.

Opera principalmente nel campo dell'audiovisivo, delle arti sceniche, delle arti fotografiche, radiofoniche, letterarie, grafiche e plastiche, sia in Belgio che all'estero.

L'associazione ha inoltre lo scopo di esplorare nuove forme e nuovi generi di espressioni artistiche e culturali, nell'ambito delle sue ricerche.

Può operare da sola o in collaborazione con partner o coproduttori, al fine di adempiere alle sue missioni.

Articolo 5 – L'associazione ha come oggetto ed eserciterà la sua missione, senza che questo elenco sia limitativo, attraverso le seguenti attività:

  • Esecuzione di tutte le fasi necessarie alla realizzazione delle opere che produce, inclusi, senza che questo elenco sia limitativo, la concezione, la scrittura, la produzione, la preparazione, le riprese, la post-produzione, la diffusione e la promozione;
  • Realizzazione di film su commissione o fornitura di servizi correlati (accompagnamento alla scrittura, produzione esecutiva, direzione artistica, creazione di accessori, costumi e scenografie, fotografia, illuminazione e ripresa, progettazione sonora e registrazione audio, gestione della post-produzione, montaggio, mixaggio, color correction ecc.);
  • Organizzazione di workshop di iniziazione e/o formazione sull'espressione e la creazione artistica per ogni tipo di pubblico;
  • Vendita di opere originali e derivate nonché di supporti di riproduzione come DVD, manifesti, oggetti creati per una sequenza, modelli, disegni, costumi ecc.
  • Produzione e distribuzione di prodotti educativi, pedagogici, pubblicitari o promozionali e implementazione di mezzi per trasmettere o distribuire questi prodotti;
  • Creazione, stampa, diffusione e vendita di pubblicazioni, scritte, orali o virtuali, inclusi, senza che questo elenco sia esaustivo: digital learning, video, siti web, podcast, trasmissioni televisive o radiofoniche, su ogni tipo di social network;
  • Noleggio di attrezzature per progetti esterni all'associazione o in collaborazione, con o senza prestazioni.
  • Organizzazione di raccolte fondi volte a finanziare le attività dell'associazione, eventualmente in collaborazione con altre strutture;

L'associazione potrà, inoltre:

  • acquisire, affittare, occupare, costruire, ristrutturare o sistemare tutti i locali e beni immobiliari, arredarli, equipaggiarli, concederne il godimento, in qualsiasi forma, a titolo gratuito o oneroso, a qualsiasi persona o organizzazione che risponda ai suoi criteri;
  • prestare il proprio contributo e interessarsi a qualsiasi attività o organizzazione simile al suo oggetto o che risponda ai suoi criteri.

I ricavi derivanti dalle attività sopracitate saranno destinati integralmente alla realizzazione degli scopi descritti nell'articolo 4.

Titolo III: MEMBRI

Sezione 1: Ammissione

Articolo 6 – L'associazione è composta da membri effettivi e membri aderenti. Il numero minimo dei membri effettivi non può essere inferiore a due. Solo i membri effettivi godono della pienezza dei diritti concessi agli associati dalla legge o dal presente statuto. I membri effettivi hanno l'obbligo di rispettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione.

Articolo 7 - Sono membri effettivi:

I comparenti al presente atto;

Qualsiasi persona che, dopo averne fatto richiesta scritta all'Organo amministrativo, viene ammessa da quest'ultimo. L'ammissione di un nuovo membro effettivo avviene mediante votazione a maggioranza dei 2/3 dei membri dell'Organo amministrativo presenti o validamente rappresentati e a condizione che siano presenti o validamente rappresentati i 2/3 dei membri dell'Organo amministrativo.

Sono membri aderenti: tutti coloro che sostengono e/o beneficiano delle attività dell'associazione, dopo aver soddisfatto gli obblighi di affiliazione imposti dall'Organo amministrativo.

Sezione 2: Diritti e obblighi dei membri aderenti

Articolo 8 - I membri aderenti hanno solo i diritti e gli obblighi loro attribuiti dalla legge o dal presente statuto. Non partecipano all'Assemblea generale ma hanno il diritto di beneficiare dei servizi che l'associazione offre ai suoi membri e l'obbligo di rispettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione.

Sezione 3: Dimissioni, esclusione, sospensione

Articolo 9 – I membri effettivi e aderenti sono liberi di ritirarsi in qualsiasi momento dall'associazione inviando, per iscritto (posta elettronica), le loro dimissioni all'associazione.

È inoltre considerato dimissionario il membro aderente che non paga la quota associativa dovuta entro un mese dal sollecito inviato per posta ordinaria o posta elettronica.

Il membro effettivo può essere proposto per l'esclusione dall'Organo amministrativo quando si è reso colpevole di una violazione dello Statuto o del Regolamento interno o quando ha adottato un comportamento che danneggerebbe l'associazione per la sua violazione delle leggi dell'onore e della decenza.

L'esclusione di un membro effettivo è di competenza dell'Assemblea generale che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti o validamente rappresentati e a condizione che siano presenti o rappresentati i 2/3 dei membri.

In attesa della decisione dell'Assemblea generale riguardo l'esclusione di un membro effettivo, l'Organo amministrativo può sospendere tale membro.

La sospensione di un membro effettivo può essere pronunciata dall'Organo amministrativo a maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri dell'Organo amministrativo presenti e a condizione che almeno i 2/3 degli amministratori siano presenti o rappresentati.

Il membro effettivo di cui si prevede la sospensione sarà ascoltato dall'Organo amministrativo prima che questo deliberi, il membro effettivo potrà farsi assistere dal consulente di sua scelta.

Salvo per quanto riguarda i suoi diritti statutari, durante il periodo di sospensione pronunciata temporaneamente dall'Organo amministrativo, i diritti del membro effettivo sono sospesi.

Il membro effettivo proposto per l'esclusione è invitato a presentare le proprie spiegazioni davanti all'Assemblea generale prima che questa deliberi, quest'ultimo potrà, se lo desidera, essere assistito dal consulente di sua scelta.

La sanzione di esclusione presa nei confronti di un membro effettivo gli viene notificata mediante lettera raccomandata. La sanzione è debitamente motivata.

Articolo 10 – Il membro aderente può essere escluso dall'associazione quando si è reso colpevole di una violazione dello Statuto o del Regolamento interno o quando ha adottato un comportamento che danneggerebbe l'associazione per la sua violazione delle leggi dell'onore e della decenza.

L'esclusione di un membro aderente può essere pronunciata dall'Organo amministrativo a maggioranza dei 2/3 dei voti degli amministratori presenti o validamente rappresentati e a condizione che almeno i 2/3 degli amministratori siano presenti o validamente rappresentati.

In attesa di emettere una decisione di esclusione, l'Organo amministrativo può preventivamente sospendere il membro aderente da tutte le attività. La sospensione di un membro aderente può essere pronunciata a maggioranza dei 2/3 dei voti degli amministratori presenti o validamente rappresentati e a condizione che almeno i 2/3 degli amministratori siano presenti o validamente rappresentati.

Il membro aderente proposto per l'esclusione o la sospensione è invitato a presentare le proprie spiegazioni davanti all'Organo amministrativo prima che questo deliberi. Quest'ultimo potrà, se lo desidera, essere assistito da un consulente di sua scelta.

Durante il periodo di sospensione pronunciata temporaneamente dall'Organo amministrativo, i diritti del membro aderente sono sospesi.

La sanzione di esclusione o sospensione presa nei confronti di un membro aderente gli viene notificata mediante lettera raccomandata o email.

Articolo 11 – Il membro dimissionario, sanzionato, sospeso o escluso, così come gli eredi o aventi diritto del membro deceduto, non hanno alcun diritto sul fondo sociale.

Non possono reclamare o richiedere né rendiconti, né resoconti, né apposizione di sigilli, né inventario.

Articolo 12 - L'Organo amministrativo tiene un registro dei membri effettivi conformemente al Codice delle Società e delle Associazioni.